OBBLIGO NOMINA CONSULENTE ADR PER TRASPORTO RIFIUTI

CIRCOLARE N.6/2023

OGGETTO: 

Pubblicazione in G.U. n.220, 20/09/2023 del Decreto 7 agosto 2023 “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”

DECRETO 7 AGOSTO 2023

regolamentazione dei casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR

Con l’edizione 2023 del Regolamento ADR. al paragrafo 1.8.3.2, già si parlava di esenzione alla nomina del consulente ADR per le imprese:

  • le cui attività riguardano quantitativi in ciascuna unità di trasporto non superiori a quelli indicati nella Tabella in 1.1.3.6 (che riporta esempi di esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto), oppure
  • le cui attività principali o secondarie non sono il trasporto o il relativo imballaggio, riempimento, carico o scarico di merci pericolose ma che occasionalmente coinvolgono il trasporto nazionale o il relativo imballaggio, riempimento

Il Decreto 7 agosto 2023 regolamenta ed esplicita più nello specifico i casi di esenzione:

ARTICOLO 4: per imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, scarico, di merci confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. N° OPERAZIONI E ARCO TEMPORALE

per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;

2. LIMITI QUANTITATIVI

ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati:

  • Alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR (qualora le merci pericolose trasportate nell’unità di trasporto appartengano alla stessa categoria, nella colonna 3 è indicata la quantità totale massima consentita per unità di trasporto);
  • Alla sezione 1.1.3.6.4 (quando nella stessa unità di trasporto vengono trasportate merci pericolose di diverse categorie), attraverso i metodi di calcolo indicati.

3. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato di:

– dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione

– data di esecuzione

– tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) 

– relativo quantitativo netto. 

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

ARTICOLO 5: per imprese la cui attività comporti lo svolgimento OCCASIONALE o SALTUARIO, in ambito nazionale, di spedizione, trasporto, oppure una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. MODALITA’ DI CARICO

le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

2. ASSEGNAZIONE GRUPPO/CATEGORIA

le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

3. N° OPERAZIONI E LIMITI QUANTITATIVI E TEMPORALI

il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

4. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato di:

– dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione

– data di esecuzione

– tipo di confezionamento (rinfusa o cisterna) 

– relativo quantitativo netto. 

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Inoltre, l’articolo 7 del Decreto sottolinea le prescrizioni di sicurezza in carico al Legale Rappresentante che intende avvalersi dell’esenzione di nomina del consulente, sottolineando due concetti fondamentali:

1. VERIFICA E RISPETTO DI TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL’ADR (nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili) tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne

2. COSTANTE FORMAZIONE in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR “formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose”, e registrazione dell’avvenuta formazione del personale addetto alla movimentazione del rifiuto/merce in ADR conservata per almeno 5 anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Infine, l’articolo 9 del presente Decreto sottolinea che, nonostante l’impresa si avvalga dell’esenzione, nel caso in cui ricorrano incidenti gravi o eventi imprevisti nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, dovrà trasmettere un RAPPORTO DETTAGLIATO DELL’EVENTO all’ufficio della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 del regolamento ADR.

IL NS STUDIO È A DISPOSIZIONE PER SUPPORTARVI NELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE MODIFICHE NORMATIVE INDICATE