LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE

CIRCOLARE N.9/2024

OGGETTO

Pubblicazione in G.U. L  n.165, 29/06/2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE 2023/1230 

COSA CAMBIA RISPETTO ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2066/42/CE

PREMESSA

Con la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 165 del 29/06/2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, rettificato il 04/07/2023 (G.U. L n.169 del 04/07/2023), che abroga l’attuale Direttiva macchine 2006/42/CE. 

Il testo del nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 è scaricabile in formato pdf al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1230&qid=1704969299577

Il Regolamento verrà applicato a partire dal 20/01/2027. Fino a tale data rimane in vigore l’attuale Direttiva.

Tuttavia, come citato nello stesso Regolamento [art. 54], per alcuni articoli son state fissate date di applicazione differenti. 

In sintesi:

  • Articoli da 26 a 42 si applicano a partire dal 14/01/24;
  • Art. 50 paragrafo 1, dal 14/10/23;
  • Art. 6 paragrafo 7, articoli da 48 a 52, dal 13/07/23;
  • Art. 6 paragrafi da 2 a 6, 8 e 11; art. 47 e art. 53, paragrafo 3, dal 14/07/24.

Perché ora si parla di Regolamento macchine e non più di Direttiva?

Innanzitutto, è bene ricordare che Direttiva e Regolamento sono due diversi strumenti legislativi. 

Una Direttiva è un atto giuridico che stabilisce un obiettivo che i paesi dell’UE devono conseguire. I singoli Paesi devono recepirla attraverso proprie disposizioni nazionali. 

Un Regolamento è un atto giuridico vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione Europea ed entra in vigore lo stesso giorno in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Garantisce quindi maggiore uniformità dei contenuti ed evita ritardi temporali tra i vari Paesi. 

L’Europa, scegliendo di optare per un Regolamento ha eliminato le possibili differenze tra i singoli Stati soprattutto in termini di tempi di attuazione dell’atto normativo essendo questo applicato allo stesso tempo per tutti e agevolando, di conseguenza, anche gli scambi commerciali. Inoltre, il Regolamento garantisce perfetta uniformità tra gli Stati anche dal punto di vista formale ed amministrativo, cosa che con la Direttiva non era stato possibile. 

Ai singoli Stati è rimasto da stabilire il valore delle sanzioni. 

La necessità di rinnovare la normativa relativa alle macchine nasce anche dal fatto che negli ultimi anni ci son stati molti aggiornamenti dal punto di vista tecnologico. 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL REGOLAMENTO MACCHINE 2023/1230

Le novità maggiori apportate ed introdotte nel nuovo Regolamento Macchine riguardano la valutazione dei rischi che dovrà tener conto dello sviluppo tecnologico e l’inserimento di sistemi guidati dall’Intelligenza Artificiale. 

Altro aspetto è la sicurezza informatica (cyber security) visto che molte macchine sono ormai connesse alla rete e quindi possono essere oggetto di attacchi informatici. 

Infine, anche l’applicazione di robot collaborativi ha richiesto l’attenzione da parte del legislatore per normare i requisiti di sicurezza e di tutela per i lavoratori.

Di seguito vengono elencate nel dettaglio le principali novità che si possono rilevare dalla lettura del nuovo Regolamento:

Macchina

Con il nuovo Regolamento è stata implementata/modificata la definizione di macchina, andando ad inserire il concetto di caricamento del software destinato all’applicazione specifica prevista dal fabbricante.

[punto 1 lett. f) art. 3]

Componente di sicurezza

È stato implementato il concetto di componente di sicurezza, andando ad inserire il concetto di componente digitale, software ed intelligenza artificiale 

[punto 3 art. 3 ed Allegato II punti 18-19-20];

Quasi macchine

È stata modificata la definizione di quasi macchine in “un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un’applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina” 

[art. 3 punto 10];

Modifica sostanziale

È stato inoltre introdotto il concetto di modifica sostanziale [art. 3 punto 16 ]

Il nuovo Regolamento, a differenza della Direttiva 2006/42/CE, prende in considerazione anche quelle macchine che sono state modificate considerando il soggetto che ha apportato la modifica sostanziale divents il nuovo Fabbricante che dovrà quindi emettere una nuova Dichiarazione di Conformità. 

Importatore e Distributore

Altre novità sono le figure di Importatore e Distributore. 

Come Importatore viene definito qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita dell’UE, che immette sul mercato un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento 2023/1230 [art. 3 punto 20].

Viene definito Distributore qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal Fabbricante e dall’Importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento 2023/1230 [art. 3 punto 21].

Codice sorgente 

Infine è stata introdotta la definizione di CODICE SORGENTE, ovvero la versione del software installato su una macchina [art. 3 punto 35].

Rientra tra la documentazione tecnica che il Fabbricante è tenuto a mettere a disposizione per almeno 10 anni in caso venga richiesto da parte delle autorità nazionali. 

Obblighi dei fabbricanti 

Il Fabbricante deve inoltre fornire tutta la documentazione in formato digitale [art. 10 punto 7 lett. b)] e renderla accessibile per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato della macchina [art. 10 punto 7 lett. c].

Inoltre, deve fornire anche i propri contatti digitali (posta elettronica, sito internet).

Allegato I 

L’Allegato I del nuovo Regolamento Macchine riprende l’Allegato IV della Direttiva, contenente l’elenco dei prodotti classificati ad alto rischio.

In tale elenco sono stati aggiunti i componenti di sicurezza dotati di comportamento auto-evolutivo  [parte A punti 5 e 6].

Per tutti i punti elencati nella parte A dell’Allegato, non è prevista la possibilità per il fabbricante di applicare la procedura di valutazione della conformità interno. È quindi necessario l’intervento di un organismo notificato.

Allegato III

Nell’Allegato III Requisiti essenziali di sicurezza e salute RESS, sono state introdotte modifiche/integrazioni principalmente legate ai concetti di cyber security [1.1.9], software e logica auto-evolutiva. 

Allegato IV

Nell’Allegato IV relativo alla Documentazione Tecnica, sono stati aggiunti come elementi essenziali che il Fabbricante deve fornire: 

  • il codice sorgente e/o la logica di programmazione del software [parte A lett. m)];
  • per le macchine alimentate da sensori, le caratteristiche di tali sensori, delle limitazioni del sistema, delle prove e della convalida dei processi [parte A lett. n)];
  • i risultati di ricerche e/o prove sui componenti [parte A lett. o)];

Dichiarazione di Conformità UE

Il nuovo Regolamento rinomina la Dichiarazione di Conformità UE e non più CE.

Anche questo documento dovrà essere disponibile digitale online per la durata del ciclo di vita della macchina, o almeno per un periodo di 10 anni dall’immissione in commercio del prodotto. 

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BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

CIRCOLARE N.8/2024

OGGETTO

Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023: ‘’Integrazione della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità’’

Cosa cambia per le aziende in termini di sostenibilità?

PREMESSA

Il nuovo regolamento UE va a integrare la direttiva sulla reportistica ESG includendo i nuovi principi di rendicontazione della sostenibilità, detti European Sustainability Reporting Standard (ESRS).

Richiedendo l’uso di standard comuni, la direttiva UE mira a garantire che le aziende in tutta l’UE riportino informazioni comparabili e affidabili sulla sostenibilità.

Gli standard ESRS, coprendo questioni ambientali, sociali e di governance, permetteranno alle aziende di dimostrare il loro impegno per il Green Deal e di avere le carte in regola per accedere a finanziamenti sostenibili.

Obbligo utilizzo standard ESRS

Gli ESRS saranno obbligatori per le aziende soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Le imprese interessate dalla direttiva saranno tenute a comunicare impatti, rischi e opportunità di breve, medio e lungo termine, in merito a molteplici aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (secondo i principi ESG), ma gli obblighi di segnalazione verranno introdotti gradualmente.

  • 2025: gli ESRS dovranno essere inseriti nella rendicontazione sulla sostenibilità dall’esercizio finanziario 2024, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2025 per le imprese già soggette alla Non-Financial Reporting Directive (NFRD, Rendicontazione Non Finanziaria) (es. grandi società quotate, banche e imprese assicurative con più di 500 dipendenti e con ricavi netti superiori ai 40 milioni euro, o con attivo di stato patrimoniale sopra ai 20 milioni euro), nonché grandi società quotate extra UE con più di 500 dipendenti e filiali in UE;
  • 2026: con riferimento ai dati dell’esercizio finanziario 2025, le grandi società e società quotate extra UE attualmente non soggette alla NFRD (con più di 250 dipendenti e/o 50 milioni di euro di fatturato);
  • 2027: sono tenute all’adozione di ESRS dall’anno finanziario 2026, con la prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel, le PMI quotate e quotate extra UE (no microimprese). Queste potranno godere di un periodo transitorio, che le esenterà dall’applicazione della Direttiva fino al 2028

Standard ESRS: principali novità introdotte dall’UE

Gli ESRS obbligano le aziende a riferire sia sul loro impatto sulle persone e sull’ambiente, sia su come le questioni sociali e ambientali creino rischi e opportunità finanziarie per l’azienda.

In particolare, gli ESRS proposti dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) sono 12:

GRUPPONUMEROMATERIA
TrasversaleESRS 1Prescrizioni generali
TrasversaleESRS 2Informazioni generali
AmbienteESRS E1Cambiamenti climatici
AmbienteESRS E2Inquinamento
AmbienteESRS E3Acque e risorsa marina
AmbienteESRS E4Biodiversità ed ecosistemi
Ambiente ESRS E5Uso delle risorse ed economia circolare
SocialeESRS S1Forza lavoro propria
SocialeESRS S2Lavoratori nella catena del valore
SocialeESRS S3Comunità interessate
SocialeESRS S4Consumatori e utilizzatori finali
GovernanceESRS G1Condotta delle imprese

Obbligo bilancio di sostenibilità

Attualmente solo le società quotate e gli enti pubblici sono tenuti alla redazione del bilancio sostenibilità obbligatorio. Questo dovere sarà progressivamente esteso ad una quota estesa delle aziende europee e italiane. A livello nazionale, dal 1° gennaio 2026 l’obbligatorietà scatterà anche per le imprese con:

•           oltre 50 milioni di euro di fatturato;

•           più di 250 dipendenti;

•           bilancio annuo di almeno 43 milioni.

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INDIVIDUAZIONE DEI CANALI DI COMUNICAZIONE PER IL WHISTLEBLOWING

CIRCOLARE N.7/2023

OGGETTO

Pubblicazione in G.U. n.63, 15/03/2023 del Decreto Legislativo 10 Marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”   

DECRETO LEGISLATIVO N.24 DEL 10 MARZO 2023

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

PREMESSA

L’obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno. 

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC, adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il Decreto prevede che la nuova disciplina si applichi, in via generale, a decorrere dallo scorso 15 luglio 2023(art. 24). 

Invece, per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati da 50 fino a 249 unità, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

AMBITO DI APPLICAZIONE

I destinatari della nuova disciplina

I destinatari della nuova disciplina sono sia i soggetti pubblici che privati (artt. 2 e 3). 

I soggetti del settore pubblico sono le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate. 

soggetti del settore privato sono quelli che: 

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 
  • rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al Decreto (che ripropone l’Allegato alla Direttiva UE), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. Si tratta dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti; 
  • sono diversi dai soggetti di cui al numero b), sono dotati di un modello di organizzazione e gestione 231, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. 

Oggetto della violazione

La nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1).

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Quanto al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. 

CANALI DI SEGNALAZIONE

Quanto ai canali si distinguono tre fattispecie

  • la segnalazione attraverso un canale interno all’ente; 
  • la segnalazione mediante un canale esterno all’ente, istituito e gestito dall’ANAC; 
  • la divulgazione pubblica

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

L’art. 4, comma 2, del Decreto prevede che la gestione del canale di segnalazione interno possa essere affidata: 

  • a una persona fisica interna all’impresa; 
  • a un ufficio interno all’impresa; 
  • a un soggetto esterno. 

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OBBLIGO NOMINA CONSULENTE ADR PER TRASPORTO RIFIUTI

CIRCOLARE N.6/2023

OGGETTO

Pubblicazione in G.U. n.220, 20/09/2023 del Decreto 7 agosto 2023 “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”

DECRETO 7 AGOSTO 2023

regolamentazione dei casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR

Con l’edizione 2023 del Regolamento ADR. al paragrafo 1.8.3.2, già si parlava di esenzione alla nomina del consulente ADR per le imprese:

  • le cui attività riguardano quantitativi in ciascuna unità di trasporto non superiori a quelli indicati nella Tabella in 1.1.3.6 (che riporta esempi di esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto), oppure
  • le cui attività principali o secondarie non sono il trasporto o il relativo imballaggio, riempimento, carico o scarico di merci pericolose ma che occasionalmente coinvolgono il trasporto nazionale o il relativo imballaggio, riempimento

Il Decreto 7 agosto 2023 regolamenta ed esplicita più nello specifico i casi di esenzione:

ARTICOLO 4: per imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, scarico, di merci confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. N° OPERAZIONI E ARCO TEMPORALE

per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;

2. LIMITI QUANTITATIVI

ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati:

  • Alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR (qualora le merci pericolose trasportate nell’unità di trasporto appartengano alla stessa categoria, nella colonna 3 è indicata la quantità totale massima consentita per unità di trasporto);
  • Alla sezione 1.1.3.6.4 (quando nella stessa unità di trasporto vengono trasportate merci pericolose di diverse categorie), attraverso i metodi di calcolo indicati.

3. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato di:

– dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione

– data di esecuzione

– tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) 

– relativo quantitativo netto. 

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

ARTICOLO 5: per imprese la cui attività comporti lo svolgimento OCCASIONALE o SALTUARIO, in ambito nazionale, di spedizione, trasporto, oppure una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. MODALITA’ DI CARICO

le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

2. ASSEGNAZIONE GRUPPO/CATEGORIA

le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

3. N° OPERAZIONI E LIMITI QUANTITATIVI E TEMPORALI

il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

4. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato di:

– dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione

– data di esecuzione

– tipo di confezionamento (rinfusa o cisterna) 

– relativo quantitativo netto. 

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Inoltre, l’articolo 7 del Decreto sottolinea le prescrizioni di sicurezza in carico al Legale Rappresentante che intende avvalersi dell’esenzione di nomina del consulente, sottolineando due concetti fondamentali:

1. VERIFICA E RISPETTO DI TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL’ADR (nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili) tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne

2. COSTANTE FORMAZIONE in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR “formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose”, e registrazione dell’avvenuta formazione del personale addetto alla movimentazione del rifiuto/merce in ADR conservata per almeno 5 anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Infine, l’articolo 9 del presente Decreto sottolinea che, nonostante l’impresa si avvalga dell’esenzione, nel caso in cui ricorrano incidenti gravi o eventi imprevisti nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, dovrà trasmettere un RAPPORTO DETTAGLIATO DELL’EVENTO all’ufficio della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 del regolamento ADR.

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