DL 146/2021 : SOSPENSIONE ATTIVITA’/ FORMAZIONE PREPOSTI

DECRETO FISCALE decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021)

SOSPENSIONE ATTIVITA’
Il DL n. 146/2021, altrimenti detto Decreto Fisco e Lavoro, recentemente convertito in legge, prevede, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, venga disposta oltre ad una sanzione aggiuntiva la sospensione dell’attività fintanto che le violazioni non siano superate;
Inoltre “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione […] è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Le “gravi violazioni”, elencate sulla Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per materia, pubblicata il 9 dicembre 2021 risultano essere:

  • la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);
  • la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;
  • la mancata formazione ed addestramento del personale;
  • la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;
  • la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);
  • la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • la mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • la mancata applicazione delle armature di sostegno;
  • l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
  • l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

OBBLIGHI E FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Obblighi del preposto (art.19)
Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.
Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti».

Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26)
Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.

Formazione del preposto (art.37 comma 7-ter)
La modalità formativa del preposto andrà effettuata in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi» a partire dal 30.06.2022

Il ns studio è a disposizione per supportarvi nell’implementazione delle attività previste dal Decreto

MOBILITY MANAGER: OBBLIGHI PER LE AZIENDE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 26 maggio 2021 il Decreto 12 maggio 2021 che prevede la nomina del mobility manager aziendale e la redazione del piano spostamenti casa-lavoro dei dipendenti.


Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale attua una norma prevista dal Decreto Rilancio dello scorso anno e conferma che le imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un Comune di una Città Metropolitana quindi in un qualsiasi comune afferente alla città metropolitana sono tenute ad adottare Piano Spostamenti Casa-Lavoro dei propri dipendenti e di inviarlo al Comune di localizzazione dell’unità locale.


Ai fini della verifica della soglia dei 100 dipendenti per ogni singola unità locale, il decreto stabilisce che si considerano come dipendenti, oltre a quelli assunti dall’azienda, anche le persone che, seppur dipendenti di altre imprese operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

Entrata in vigore del provvedimento
Il decreto è entrato in vigore il 27 maggio 2021 e, in fase di prima applicazione, le aziende devono:

  1. Nominare un mobilty manager
  2. Adottare il PSCL
    entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 23 novembre 2021).

Aggiornamento annuale
Si ricorda a tutte le aziende che al 31.12.2022 scade l’obbligo dell’aggiornamento e trasmissione del PSCL alla Città Metropolita

Il ns studio è a disposizione per supportarvi nell’implementazione delle attività previste dal Decreto