DECRETO FISCALE decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(GU n.252 del 21-10-2021)
SOSPENSIONE ATTIVITA’
Il DL n. 146/2021, altrimenti detto Decreto Fisco e Lavoro, recentemente convertito in legge, prevede, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, venga disposta oltre ad una sanzione aggiuntiva la sospensione dell’attività fintanto che le violazioni non siano superate;
Inoltre “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione […] è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Le “gravi violazioni”, elencate sulla Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per materia, pubblicata il 9 dicembre 2021 risultano essere:
- la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);
- la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;
- la mancata formazione ed addestramento del personale;
- la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;
- la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);
- la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- la mancanza di protezioni verso il vuoto;
- la mancata applicazione delle armature di sostegno;
- l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
- l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
OBBLIGHI E FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Obblighi del preposto (art.19)
Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.
Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti».
Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26)
Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.
Formazione del preposto (art.37 comma 7-ter)
La modalità formativa del preposto andrà effettuata in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi» a partire dal 30.06.2022
Il ns studio è a disposizione per supportarvi nell’implementazione delle attività previste dal Decreto